Le disposizioni in materia di Performance di cui al D. Lgs. 150/2009, non si applicano ai Consigli Regionali dell’Ordine degli Assistenti Sociali, così come disposto dall’art. 2, comma 2-bis del D.L n. 101/2013, convertito con Legge n. 125/2013
Le disposizioni in materia di Performance di cui al D. Lgs. 150/2009, non si applicano ai Consigli Regionali dell’Ordine degli Assistenti Sociali, così come disposto dall’art. 2, comma 2-bis del D.L n. 101/2013, convertito con Legge n. 125/2013
Le disposizioni in materia di Performance di cui al D. Lgs. 150/2009, non si applicano ai Consigli Regionali dell’Ordine degli Assistenti Sociali, così come disposto dall’art. 2, comma 2-bis del D.L n. 101/2013, convertito con Legge n. 125/2013
Le disposizioni in materia di Performance di cui al D. Lgs. 150/2009, non si applicano ai Consigli Regionali dell’Ordine degli Assistenti Sociali, così come disposto dall’art. 2, comma 2-bis del D.L n. 101/2013, convertito con Legge n. 125/2013
Ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del D.L n. 101/2013, convertito con L. n. 125/2013 “Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell’articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai soli princìpi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”.
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