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CROAS - Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali

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Amministrazione Trasparente

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  • 12/12/2025

Articolazione degli Uffici

Art. 13, comma 1, lettera b e c – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
    OMISS
    b) all’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
    c) all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
    OMISISS

Organigramma