Titolo estero
Il Decreto Ministeriale 14 novembre 2005, n. 264 norma il riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero abilitandoli, sul territorio italiano, all’esercizio della professione di assistente sociale.
Al fine di potersi iscrivere all’Albo degli assistenti sociali (sezione A o B) e poter esercitare la professione in Italia, il Decreto prevede il riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero tramite la valutazione del Ministero di Giustizia.
La valutazione del titolo, da parte del Ministero di Giustizia, determinerà se la persona interessata potrà iscriversi direttamente all’Albo della regione di residenza (Sezione A o B) oppure, in misura compensativa, dovrà:
- sostenere una prova attitudinale scritta e/o orale;
- sostenere un tirocinio di adattamento (della durata compresa tra i 3 mesi e i 3 anni) presso le sedi lavorative di professionisti facenti parte di uno specifico elenco di Supervisori, istituito dal Consiglio nazionale.
Tutte le informazioni sulle eventuali misure compensative sono riportate nelle Linee di indirizzo emanate dal Consiglio nazionale il 30/04/2022.
I riferimenti dell’Ufficio del Ministero di Giustizia per la valutazione dei titoli conseguiti all’estero sono riportati al seguente link: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_4_1.wp
Dopo aver ottenuto il riconoscimento del titolo estero tramite Decreto ad personam del Ministero di Giustizia e solo nel caso in cui la persona interessata abbia la residenza nel Lazio, può contattare questo Ordine regionale per le informazioni sulle procedure di iscrizione diretta all’Albo o per attivare il tirocinio di adattamento.
Per ulteriori informazioni contattare
l’Area Formazione
+06 982 627 73
Il Decreto Ministeriale 14 novembre 2005, n. 264 norma il riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero abilitandoli, sul territorio italiano, all’esercizio della professione di assistente sociale.
Se dopo la valutazione del titolo di studio da parte del Ministero della Giustizia viene previsto un periodo di tirocinio di adattamento (della durata compresa tra i 3 mesi e i 3 anni), l’interessato può scegliere il Supervisore da un apposito elenco di professionisti (istituito dal Consiglio nazionale) attraverso il quale è possibile svolgere il tirocinio.
Elenco dei Supervisori (riservato agli/alle iscritti/e) L’elenco dei Supervisori è costituito da iscritti/e che hanno rilasciato la propria disponibilità e che abbiano i seguenti requisiti:
- esercizio della professione da almeno 5 anni;
- non aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi 5 anni di esercizio professionale;
- essere in regola con i pagamenti dei contributi annuali;
- aver assolto all’obbligo formativo nel triennio formativo precedente;
- non aver riportato condanne penali.
Nel caso in cui l’assistente sociale interessato fosse dipendente, sarà necessario allegare una dichiarazione di disponibilità dell’Ente/Datore di lavoro ad ospitare il tirocinio nelle proprie sedi (di seguito si riporta un fac-simile).
Per l’attività di Supervisore ai tirocini di adattamento sono riconosciuti 5 crediti all’anno (2 formativi + 3 deontologici) per un massimo di 3 esperienze nel triennio
Per ulteriori informazioni contattare
l’Area Formazione
+06 982 627 73
