La professione di Assistente sociale in Italia è regolata da una legge dello Stato: la Legge 23 marzo 1993, n. 84.
Questa legge prevede che l’attività dell’assistente sociale sia operata con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell’intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazione di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative. La legge riconosce l’importanza del professionista Assistente sociale ed impone l’iscrizione obbligatoria in un Albo, dettando condizioni e modalità.
La legge, inoltre, prevedere un autogoverno della categoria e la gestione dell’Albo è, quindi, affidata a professionisti Assistenti sociali democraticamente eletti dalla categoria.
L’Ordine degli Assistenti sociali è un Ente Pubblico
non Economico ed è sottoposto alla vigilanza
del Ministero della Giustizia.

Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’Albo professionale. I principi introdotti dalla Legge n. 84/93 prevedono, da un lato, un particolare regime d’accesso e di svolgimento dell’attività professionale, dall’altro, la configurazione strutturale dell’Ordine con l’attribuzione dei poteri di amministrazione attiva, contenziosa, etc., all’interno dei suoi Organismi di articolazione.
L’autogoverno si realizza attraverso l’articolazione dell’Ordine in due gradi di Organi:
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il primo, costituito dai Consigli regionali o Interregionali, eletti su base territoriale dagli iscritti;
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il secondo, costituito dal Consiglio nazionale dell’Ordine, formato da membri eletti in sede regionale ed avente la peculiare funzione di decidere sui ricorsi proposti contro le deliberazioni dei Consigli regionali.
Regolamento recante norme relative all’istituzione delle Sedi regionali o Interregionali dell’Ordine e del Consiglio nazionale degli Assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall’Albo professionale.
Il Decreto individua le Sedi dei Consigli regionale e del Consiglio nazionale, nonché il numero dei rispettivi consiglieri e la loro sostituzione. Inoltre, indica le modalità di iscrizione e cancellazione dall’Albo.
