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CROAS - Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali

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Adempimenti

Contributo annuale

L’assistente sociale è tenuto al pagamento del contributo annuale di iscrizione al proprio Albo professionale; ai sensi dell’art. 71 del Codice deontologico: “L’assistente sociale adempie a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti per i professionisti e ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine per la realizzazione delle finalità istituzionali e per la corretta tenuta dell’Albo. A tal fine, obbligatoriamente: (…) b) adempie al pagamento della quota annuale di iscrizione entro i termini e con le modalità previste;”. 

Posta Elettronica Certificata – PEC

L’art. 37 del Decreto Semplificazioni n. 76/2020 impone a tutti i professionisti iscritti in albi o elenchi, la comunicazione ai rispettivi Ordini, del proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale (legata cioè, al proprio codice fiscale). La norma prevede che l’iscritto non in regola debba essere sospeso dall’Ordine, fino a quando non avrà regolarizzato la sua situazione.

Infatti, il comma 7-bis del citato articolo prevede che: “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco (…) è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.

Aggiornamento Area Riservata

L’assistente sociale è tenuto all’aggiornamento della propria Area riservata, che si trova sul sito del Consiglio nazionale; infatti, ai sensi dell’art. 71 del Codice deontologico: “L’assistente sociale adempie a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti per i professionisti e ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine per la realizzazione delle finalità istituzionali e per la corretta tenuta dell’Albo.

A tal fine, obbligatoriamente (…) d) fornisce e aggiorna regolarmente i propri dati, sia quelli previsti dalle normative vigenti, sia tutti quelli che il Consiglio dell’Ordine ritiene necessari per la costruzione, l’aggiornamento e il miglioramento continuo della banca dati dei professionisti, ivi compresa la sezione relativa alla formazione continua;”.

Assicurazione professionale

Ai sensi dell’art. 71 del Codice deontologico: “L’assistente sociale adempie a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti per i professionisti e ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine per la realizzazione delle finalità istituzionali e per la corretta tenuta dell’Albo. A tal fine, obbligatoriamente (…) c) adempie all’obbligo assicurativo come disciplinato dalle norme vigenti;”.

Formazione

Ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice deontologico:

“24. L’assistente sociale è tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire prestazioni qualificate, adeguate al progresso teorico, scientifico, culturale, metodologico e tecnologico. A tal fine, contribuisce alla ricerca, alla divulgazione della propria esperienza, anche fornendo elementi per la definizione di evidenze scientifiche. Il professionista si adopera, inoltre, affinché si sviluppi la cultura della supervisione professionale.”.

“25. La corretta rendicontazione della formazione continua, per il tramite dei canali messi a disposizione dal Consiglio dell’Ordine, costituisce obbligo deontologico per l’assistente sociale.”.