Formazione


Sottotitolo

Calendario corsi di Formazione Continua per Assistenti Sociali accreditati dal CROAS Lazio

Per Accreditare un evento Formativo che si svolge nel Territorio della Regione Lazio

Tutti gli assistenti sociali sono invitati a registrarsi nell’area riservata del CNOAS (la non iscrizione è a norma del Regolamento nazionale illecito disciplinare) e a inserire gli eventi formativi  e attività alla loro conclusione.

(Ogni corso accreditato è identificato univocamente attraverso un numero denominato ID).

Per ottenere il Riconoscimento dei Crediti Formativi.

Si ricorda che con il il sistema informatico di rilevazione delle presenze, l’evento sarà caricato automaticamente sull’area riservata del singolo iscritto.

Per gli eventi la cui presenza non è rilevata automaticamente è necessario che l’iscritto li inserisca nella sua area riservata (obbligatoriamente entro il 31 marzo dell’anno successivo allo svolgimento)ricorda che ogni corso ha un numero identificativo unico (ID) che trovi sul sito www.cnoas.it nella sezione Corsi accreditatiPer trovare rapidamente i corsi e gli ID utilizza la sezione CERCA del menu Corsi accreditati

Si ricorda che l’attestato di partecipazione deve essere conservato per 5 anni.

Gli eventi formativi accreditati ex ante e ex post devono essere attinenti al servizio sociale professionale e organizzati da soggetti autorizzati e/o in convenzione/accordo/protocollo. Agli eventi formativi e alle attività formative potranno essere attribuiti crediti deontologici da parte del Croas tenuto conto dei contenuti, dei docenti e dei tempi previsti.

Si ricorda che si tratta di autocertificazione e che richieste sprovviste degli elementi minimi necessari per la valutazione non potranno essere accolte.

Eventi formativi non accreditati ex ante

Non chiedere l’accreditamento ex-post di eventi formativi già accreditati dal CNOAS, dal tuo CROAS, o da altri CROAS; infatti gli eventi già accreditati o sono caricati automaticamente o vanno inseriti nella sezione “Inserisci un corso”.

L’ente organizzatore deve essere autorizzato o convenzionato con CROAS/CNOAS

1 credito l’ora fino ad un massimo di 45 a evento

Nella richiesta è indispensabile, ai fini della sua valutazione positiva, specificare ente erogatore, luogo, titolo dell’evento e giorni e n. di ore effettive di durata (l’unità di misura per l’attribuzione dei crediti è l’ora). Ai fini della valutazione è opportuno  allegare programma.

N.B. senza l’indicazione dell’effettiva durata non è possibile attribuire crediti (l’unità di misura è l’ora)

Si ricorda che l’attestato di partecipazione deve essere conservato per 5 anni.

Partecipazione ad incontri individuali di supervisione professionale

S’intende l’attività di un assistente sociale supervisionato da assistente sociale supervisore (attività individuale)

2 crediti, di cui 1 deontologico,

per ogni ora di supervisione fino a un massimo di 45 nel triennio

Nella richiesta è necessario, ai fini della sua valutazione positiva, specificare nominativo supervisore e eventuale ente erogatore, luogo, giorni e n. di ore effettive di durata (l’unità di misura per l’attribuzione dei crediti è l’ora).

N.B. senza l’indicazione dell’effettiva durata non è possibile attribuire crediti (l’unità di misura è l’ora)

Si ricorda che l’attestato di partecipazione deve essere conservato per 5 anni.

Partecipazione ad incontri di supervisione effettuati da professionisti assistenti sociali e non rivolti a gruppi mono e/o multi professionali

1 credito l’ora fino ad un massimo di 45 crediti nel triennio,

di cui massimo 15 deontologici nel triennio

Nella richiesta è necessario, ai fini della sua valutazione positiva, specificare nominativo supervisore e eventuale ente erogatore, luogo, giorni e n. di ore effettive di durata (l’unità di misura per l’attribuzione dei crediti è l’ora). Ai fini della valutazione è opportuno  allegare programma.

N.B. senza l’indicazione dell’effettiva durata non è possibile attribuire crediti (l’unità di misura è l’ora)

Si ricorda che l’attestato di partecipazione deve essere conservato per 5 anni.

Supervisione professionale

Per la Supervisore professionale si intende colui/colei che svolge attività di supervisione ad assistenti sociali e/o altri operatori singoli o in gruppo.

1 credito l’ora fino ad un massimo di 45 crediti nel triennio,

di cui massimo 15 deontologici per triennio

Nella richiesta è necessario, ai fini della sua valutazione positiva, specificare numero di ore, committente, se all’evento sono state attribuiti crediti o se l’ente organizzatore è autorizzato.

Supervisione e tutor accademico di tirocinio corsi di laurea di Servizio Sociale

Supervisore di tirocinio, curriculare e di adattamento, e tutor accademico di tirocinio del corso di laurea di Servizio sociale (L 39 e Corso di laurea magistrale (LM 87) e master attinenti al servizio sociale

15 crediti di cui massimo 5 deontologici per tirocinio per anno con un massimo di 45 crediti nel triennio

Nella richiesta è necessario, ai fini della sua valutazione positiva, specificare Università, corso di laurea, anno accademico. 

Si ricorda che l’attestato deve essere conservato per 5 anni.

Attività di Docenza universitaria

2 crediti formativi per il numero di crediti formativi (CFU) assegnati 

Potranno essere assegnati crediti deontologici e dell’ordinamento professionale in relazione al corso d’insegnamento

Nella richiesta è necessario, ai fini della sua valutazione positiva, specificare Università, corso di laurea, anno accademico, numero crediti, titolo dell’insegnamento.

Cultore della materia/attività laboratorio

5 crediti per anno

 Nella richiesta è necessario, ai fini della sua valutazione positiva, specificare Università, corso di laurea, anno accademico, titolo dell’insegnamento o del laboratorio  

Partecipazione a commissioni, gruppi di lavoro istituiti dal consiglio nazionale e dai consigli regionali dell’ordine o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale

La partecipazione deve essere formalizzata preventivamente dall’organismo che istituisce la commissione,ecc.

2 crediti formativi per incontro, di cui 1 deontologico,

con un massimo di 30 crediti nel triennio,

di cui massimo 15 deontologici nel triennio

Sono esclusi i consiglieri CROAS o CNOAS.

Nella richiesta è necessario, ai fini della sua valutazione positiva, specificare nome/commissione a cui si è partecipato, organismo che lo ha istituito, numero degli incontri a cui si è partecipato. Si richiede di inserire la domanda alla fine dell’anno o alla conclusione del gruppo (se inferiore all’anno)

Partecipazione a commissioni per esami di stato per Assistenti Sociali

5 crediti per ogni sessione di cui 3 deontologici

Nella richiesta è necessario, ai fini della sua valutazione positiva, specificare Università e sessione.

Si ricorda che l’attestato di partecipazione deve essere conservato per 5 anni.

Incarico elettivo come consigliere del CNOAS o del CROAS

12 crediti per anno di cui 5 deontologici

Incarico come componente del collegio di disciplina / Consiglio territoriale o nazionale di disciplina

1 credito deontologico al mese fino a un massimo di 12 all’anno,

Redazione di pubblicazioni, articoli, saggi o capitoli di libro, monografie, ecc.

da richiedersi nell’anno di pubblicazione.

Monografie e libri

15 crediti per testo

Articoli e saggi pubblicati esclusivamente su riviste specializzate a rilevanza nazionale o internazionale, anche on line (regolarmente registrate), o edite dai CROAS o dal CNOAS e da loro enti controllati (Fondazioni, associazioni, ecc.)

4 crediti per articolo fino a un massimo di 12 nel triennio.

In relazione alla tematica trattata si possono attribuire crediti deontologici

Nella richiesta è necessario, ai fini della sua valutazione positiva, specificare titolo della pubblicazione, libro o rivista dove è pubblicato, eventuali Co-autori e relativi nominativi. Si richiede di allegare il testo completo e/o un abstract (in assenza del quale non sarà possibile attribuire crediti deontologici).

Svolgimento di relazioni o lezioni

Nell’ambito di corsi di perfezionamento e master, corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio, anche eseguiti con modalità telematiche

3 crediti a relazione fino a un massimo di 15 nel triennio.

Cumulabile con i crediti come discente se presente almeno all’80% dell’intero evento formativo

Potranno essere assegnati crediti deontologici e dell’ordinamento professionale in relazione alla tematica trattata.

Nella richiesta è necessario, ai fini della sua valutazione positiva, specificare titolo o argomento, luogo, numero di ore, giornate, committente, se all’evento sono state attribuiti crediti o se l’ente organizzatore è autorizzato. Ai fini della valutazione è opportuno  allegare programma.

Si ricorda che l’attestato di partecipazione deve essere conservato per 5 anni.

Partecipazione ad eventi e attività svolte all’estero

I professionisti che frequentano corsi di formazione all’estero potranno vedersi riconosciuti crediti formativi a fronte di idonea richiesta al Consiglio nazionale. Il professionista interessato può procedere a formulare istanza di riconoscimento dell’evento estero inoltrando al Consiglio nazionale, entro l’anno in cui si è svolto l’evento, l’attestazione comprovante la frequenza e la documentazione relativa all’evento formativo (il programma, le materie oggetto dell’evento, i relatori)

Per richiedere un ESONERO

L’esonero avviene su domanda dell’interessato al Consiglio regionale di appartenenza utilizzando esclusivamente l’apposito format nella piattaforma dell’area riservata del Consiglio nazionale.

Nella domanda l’iscritto autocertifica di trovarsi in una delle condizioni previste dal regolamento.

Si specifica che la domanda deve contenere tutti gli elementi utili alla valutazione. L’autocertificazione dell’iscritto è soggetta alle norme specifiche e dovrà essere valutata anche con i controlli a campione previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti. Qualora le dichiarazioni di richiesta di esonero siano mendaci, oltre all’invito a procedere celermente alla segnalazione alle autorità competenti, si procederà contestualmente alla segnalazione disciplinare al Consiglio territoriale competente.

Per tutte le tipologie di esonero, le istanze devono essere presentate entro tre mesi dall’evento che costituisce impedimento alla formazione continua, in modo tale da consentire ai Consigli regionali la valutazione delle stesse.

Le diverse tipologie:

Per Maternità, paternità, adozione, affido

Per ogni singola gravidanza può essere richiesto l’esonero che non può superare i 12 mesi. Esonero massimo di 20 crediti di cui  5 deontologici

Quindi l’istanza può essere presentata una sola volta per ogni maternità ed è indispensabile specificare la data di nascita del bambino/a, pena la non accettazione della domanda.

Si ricorda che  l’istanza deve essere presentata entro tre mesi dall’evento che costituisce impedimento alla formazione continua (ad esempio quando si entra nell’astensione obbligatoria per maternità)

Per Gravidanza con complicanze della gestazione o in presenza di malattie preesistenti che possono aggravare la gestazione

E’ legittimo richiedere l’esenzione dell’obbligo di formazione per il periodo in cui si manifestano tali complicanze, secondo quanto previsto per la malattia grave. Per ogni mese di malattia esonero di 1,67 crediti.

La domanda deve contenere tutti gli elementi utili alla valutazione (periodo preciso), pena la non accettazione della domanda.

Si ricorda che  l’istanza deve essere presentata entro tre mesi dall’evento che costituisce impedimento alla formazione continua

Coloro che sono in pensione

Agli iscritti in pensione che dichiarano di non esercitare la professione di assistente sociale,

Esonero max. 45 crediti formativi nel triennio. Vanno conseguiti almeno 15 crediti formativi nel triennio

La domanda deve contenere tutti gli elementi utili alla valutazione (quali la data del pensionamento e la dichiarazione di non esercitare la professione), pena la non accettazione della domanda

Si ricorda che  l’istanza deve essere presentata entro tre mesi dall’evento che costituisce impedimento alla formazione continua.

Coloro che sono disoccupati, inoccupati  e gli occupati in altro settore lavorativo

Coloro che sono disoccupati e gli occupati in altro settore lavorativo possono vedersi riconosciuto l’esonero se tale condizione perdura da almeno 6 mesi

Esonero massimo 45 crediti formativi nel triennio. Vanno conseguiti i 15 crediti deontologici nel triennio

Si ricorda che  l’istanza deve essere presentata entro tre mesi dall’evento che costituisce impedimento alla formazione continua

Nell’istanza è indispensabile specificare il periodo preciso (da quando a quando si è disoccupati o occupati in altro settore), pena la non accettazione della domanda.

Coloro che si sono trasferiti all’estero da almeno 6 mesi

I trasferiti all’estero possono vedersi riconosciuto l’esonero se tale condizione perdura da almeno 6 mesi

Esonero dei crediti commisurato ai mesi di permanenza all’estero

Si ricorda che  l’istanza deve essere presentata entro tre mesi dall’evento che costituisce impedimento alla formazione continua.

Nell’istanza è indispensabile specificare il periodo preciso di permanenza all’estero (da quando a quando), pena la non accettazione della domanda.

Assistenza a coniuge/partner o figli o parenti di primo grado affetti da grave malattia, riconosciuta in base alla legge 104/92, o da infortunio

Possono richiedere una proporzionale riduzione del numero di crediti per ogni mese di assistenza. Tali esenzioni sono applicabili solo per periodi di congedo L. 104/92 continuativi uguali o superiori a 60 giorni.

Nell’istanza è indispensabile dichiarare con precisione il periodo (continuativo) di astensione dall’attività professionale , il riconoscimento della L.104/92 o il tipo di infortunio, pena la non accettazione della domanda. Per la valutazione si consiglia di allegare documentazioneSi ricorda che la documentazione va allegata in formato PDF.

Per Grave malattia o infortunio

L’esonero viene applicato per periodi di malattia/infortunio uguali o superiori a 60 giorni.

Per ogni mese di malattia esonero di 1,67 crediti

Nell’istanza è indispensabile specificare il periodo preciso (da quando a quando), pena la non accettazione della domanda. Per la valutazione si consiglia di allegare documentazioneSi ricorda che la documentazione va allegata in formato PDF.

Si ricorda che  l’istanza deve essere presentata entro tre mesi dall’evento che costituisce impedimento alla formazione continua

Coloro che ricoprono un incarico pubblico elettivo

Esonero totale per il periodo in cui fruiscono dell’aspettativa durante l’espletamento del mandato

Pertanto è indispensabile dichiarare con precisione l’incarico ricoperto, il periodo  di incarico in cui ci si è astenuti dall’attività professionale per aspettativa, pena la non accettazione della domanda.

Si ricorda che  l’istanza deve essere presentata entro tre mesi dall’evento che costituisce impedimento alla formazione continua.

Zone colpite da catastrofi naturali:

Potranno beneficiare di esonero dall’obbligo formativo i professionisti che esercitano la loro attività in zone colpite da catastrofi naturali, o che siano stati colpiti direttamente dai suddetti eventi.

Altre situazioni

Da valutare di volta in volta con il criterio di 1,67 al mese per periodi  

Per gli iscritti che siano affetti da malattie croniche che compromettono la generale capacità di lavorare,

Il Consiglio può valutare una riduzione da 5 a 10 crediti annuali dell’obbligo alla formazione continua, anche se l’iscritto esercita la professione. Il numero di crediti da dedurre viene attribuito in funzione del grado di inabilità comunicata e supportata da relativa certificazione medica.

Per la valutazione è indispensabile  allegare documentazione, pena la non accettazione della domanda. Si ricorda che la documentazione va allegata in formato PDF.

Per gli iscritti che siano affetti da gravi malattie in fase acuta

Il Consiglio può valutare una riduzione dei crediti annuali dell’obbligo alla formazione continua, anche se l’iscritto esercita la professione. Il numero di crediti da dedurre viene attribuito in funzione della gravità comunicata e supportata da relativa certificazione medica.

Per la valutazione è indispensabile  allegare documentazione, pena la non accettazione della domanda. Si ricorda che la documentazione va allegata in formato PDF.

Per i professionisti che assistono coniuge/partner o figli o parenti di primo grado affetti da gravi malattie croniche o portatori di handicap grave

Il Consiglio può valutare una riduzione da 5 a 10 crediti annuali dell’obbligo alla formazione continua, anche se l’iscritto esercita la professione. Il numero di crediti da dedurre viene attribuito in funzione della gravità della malattia comunicata e supportata da relativa certificazione medica.

Per la valutazione è indispensabile  allegare documentazione, pena la non accettazione della domanda. Si ricorda che la documentazione va allegata in formato PDF.

Per quanto non espressamente previsto nelle specifiche precedenti ipotesi di esonero, il computo dei crediti da esonerare é di 5 crediti al trimestre ovvero di 1,67 crediti al mese, con arrotondamento alla metà (per 1 mese -2 cf, per 2 mesi -3 cf, per 3 mesi -5cf).

Il periodo di esonero non può essere inferiore a 60 giorni e deve consistere in un numero intero di mesi

 

Nota per gli organismi dove operano gli assistenti sociali, sull’obbligatorietà della Formazione Continua e sulla possibilità di stipulare convenzioni per riconoscimento crediti formativi

L’ordine ha predisposto una nota per gli organismi dove operano gli assistenti sociali in merito all’obbligatorietà della formazione continua e alla possibilità di stipulare una convenzione con l’ordine stesso per consentire l’attribuzione dei crediti per la formazione continua degli assistenti sociali agli eventi formativi organizzati per i propri dipendenti.

La nota verrà inviata ai diversi organismi dove operano gli assistenti sociali. Ogni assistente sociale potrà chiedere via mail all’ordine di inviare la nota al proprio ente, indicando gli specifici riferimenti.

Clicca qui per leggere la Nota dell’Ordine

Clicca qui per leggere la Bozza della Convenzione.

 

Nota per gli organismi dove operano gli assistenti sociali, sull’obbligatorietà della Formazione Continua

L’ordine, a firma delle Presidente Sammarco, ha predisposto una nota per gli organismi dove operano gli assistenti sociali in merito all’obbligatorietà della formazione continua. Ogni assistente sociale potrà far pervenire la nota allegata al proprio ente, inserendo gli specifici riferimenti.
Clicca qui per leggere la Nota.

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Decima edizione del corso di formazione “Volontari e Famiglie in rete per la salute mentale” – 15 ottobre

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Ultima modifica il 6 Settembre 2020