Si informa che nella seduta del Consiglio regionale del 18/10/2022 è stato confermato, anche per il 2023, l’importo del contributo annuale nella misura di 163 euro, sia per la sezione A che per la sezione B e nella misura di 100 euro per la prima iscrizione sia per la sezione A che per la sezione B.
La data di scadenza fissata per il pagamento del contributo è quella del 31 marzo 2023.
Anche quest’anno, il contributo annuale sarà inviato, per nostro conto, dall’Agenzia delle Entrate- Riscossione. Pertanto, ogni iscritto riceverà ufficialmente, a mezzo PEC o a mezzo posta all’indirizzo dichiarato valido per l’inoltro della corrispondenza, un Avviso di pagamento contenente tutte le informazioni necessarie ed indispensabili per eseguire il versamento, scegliendo tra le varie modalità e tra i diversi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che hanno aderito al sistema di pagamento PagoPA.
Il pagamento del contributo annuale deve essere eseguito con i dati e le relative modalità indicate sull’Avviso di pagamento. Una volta effettuato il pagamento, il codice Avviso si esaurisce e non è più utilizzabile; il codice Avviso non sarà più utilizzabile anche nel caso in cui si cercherà di pagare settimane dopo la data di scadenza.
L’utilizzo di altre forme di versamento, diverse da quelle indicate sull’Avviso di pagamento non garantiscono la corretta acquisizione del pagamento stesso. Nel caso di mancato pagamento o di pagamento oltre il termine prefissato, perverrà dall’Agenzia di Riscossione apposita cartella di recupero credito.
I soggetti iscritti all’Albo degli Assistenti Sociali al 31 dicembre di ogni anno sono tenuti al pagamento del contributo annuale relativo all’anno successivo. La quota è la risultante di una quota destinata al funzionamento del Consiglio Nazionale e di una quota destinata al funzionamento dei Consigli Regionali e si riferisce ad una annualità solare (dal 01 gennaio al 31 dicembre).
Il mancato pagamento, anche parziale, della quota di iscrizione annuale entro il termine del 31 marzo comporta l’avvio di procedure amministrative e, ove ne sussistano le condizioni, l’adozione di misure disciplinari nonché la comminazione di sanzioni verso i soggetti inadempienti. In caso di mancato pagamento della quota annuale non si darà corso al trasferimento dell’iscritto ad altro Ordine Regionale fino al ripristino delle condizioni di adeguatezza al fine di consentire, all’Ordine territoriale subentrante di procedere con una iscrizione senza vincoli.
Ai sensi dell’art. 82 del Codice Deontologico “Il mancato pagamento della quota associativa all’Ordine per due annualità consecutive comporta l’automatica sospensione, in via amministrativa, dall’esercizio della professione fino alla regolarizzazione della posizione dell’iscritto, pervia diffida. Della sospensione è data immediata comunicazione al datore di lavoro, se presente, e all’Autorità Giudiziaria quando previsto dalla legge. Le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo sono disciplinate dal Consiglio Nazionale dell’Ordine.”
La sospensione amministrativa (al pari della sospensione disciplinare) comporta l’impossibilità ad esercitare la professione ad ogni titolo e gli iscritti sospesi non hanno diritto di partecipare al rinnovo delle cariche elettive dell’Ordine, non possono partecipare agli eventi formativi organizzati dall’Ordine Regionale o Nazionale e non possono partecipare a Commissioni o Gruppi di lavoro o altri eventi in rappresentanza dell’Ordine.
Ultima modifica il 18 Gennaio 2023