I Consigli Territoriali di Disciplina sono istituiti a norma dell’art. 8 comma 1 del D.P.R. n. 137 del 07/08/2012 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali” che ha disposto una riforma sostanziale della funzione disciplinare in capo agli Ordini professionali.

La riforma del sistema disciplinare poggia sul principio della separazione tra gli Organi che svolgono la funzione amministrativa, che rimane ai Consigli Regionali dell’Ordine, e la funzione disciplinare, demandata al Consiglio Territoriale di Disciplina (CTD).

Il CTD esercita una funzione pubblica volta a tutelare l’interesse della cittadinanza, nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento del procedimento. La funzione disciplinare promuove sia la tutela dell’interesse pubblico rappresentato dai cittadini interessati e coinvolti sia la tutela dell’interesse della comunità professionale rappresentata dagli iscritti nell’Albo.

Il-nuovo-codice-deontologico-dellassistente-sociale è lo strumento attraverso il quale l’assistente sociale orienta e guida il proprio comportamento professionale ed anche lo strumento attraverso il quale gli organi della disciplina giudicano le violazioni di azioni e di responsabilità non aderenti e conformi ai principi stessi.

Il Regolamento-per-il-funzionamento-del-procedimento-disciplinare-locale (approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 24 aprile 2021 con delibera n. 74 ed entrato in vigore dal 7 maggio 2021) e le linee guida orientano l’operato di ogni consigliere in ogni fase del procedimento disciplinare con la finalità di facilitare la propria azione istruttoria e giudicante.

La funzione del consigliere del CTD è quella di effettuare la valutazione delle segnalazioni solo ed esclusivamente su fatti riportati nella documentazione in possesso del Collegio e non su eventuali o supposte problematicità del segnalante.

 

Il “Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale” fa esplicito riferimento a:

  • Consiglio Territoriale di Disciplina

Il CTD è composto da un numero di membri – nominati dal Presidente del Tribunale di Roma – che è pari a quello dei componenti il Consiglio dell’Ordine, ed è articolato in Collegi di disciplina formati da tre consiglieri iscritti di quella stessa sezione che giudicano gli iscritti, segnalati, alla corrispondente sezione dell’albo.

Ciascun collegio è presieduto da un Presidente che ha il compito di assicurare il rispetto dei principi cui è informato il procedimento disciplinare, fa osservare la legge ed il Regolamento e dirige il procedimento in tutte le sue fasi di svolgimento fino alla decisione finale.

Le funzioni di segreteria del Consiglio di Disciplina sono svolte dalla segreteria del CROAS sotto la direzione del Presidente del CTD e dei Presidenti dei Collegi per gli adempimenti necessari all’attività operativa ed amministrativa legata alla funzione disciplinare.

  • Presidente del Consiglio di Disciplina

Il Presidente del CTD assicura il rispetto dei principi cui è informato il procedimento disciplinare, fa osservare la legge ed il Regolamento. Non esercita la funzione giudicante al fine di assicurare la massima terzietà rispetto ai procedimenti gestiti dai Collegi, non entrando nel merito della loro autonomia giudicante. Inoltre coordina, dà impulso e supervisiona le attività dei Collegi; assegna la trattazione del caso segnalato ad uno dei Collegi competenti per sezione, favorisce la creazione di buone prassi che uniformino l’azione dei vari Collegi; si raccorda con il Presidente del CROAS e la Commissione Etica deontologica del CROAS.

 

Per maggiori informazioni si rimanda alle successive sezioni e si invita a visionare la seguente informativa:

Informativa privacy per gli utenti del Consiglio e dei Collegi di Disciplina

 

Ultima modifica il 21 Settembre 2023