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CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio). Obbligo d’iscrizione al ReGIndE

Ai sensi del DM 21 febbraio 2011 n. 44 e s.m.i., a far data dal 30 giugno 2014 per i nuovi procedimenti e dal 31 dicembre 2014 per quelli già pendenti, diventerà pienamente operativo il Processo civile telematico e le Cancellerie dei Tribunali comunicheranno con i CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) esclusivamente attraverso le PEC dei professionisti iscritti al ReGIndE, il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, istituito e gestito dal Ministero della Giustizia.

Il ReGIndE è gestito dal Ministero della Giustizia e contiene i dati identificativi, nonché l’indirizzo di PEC, dei soggetti abilitati esterni che intendono fruire dei servizi telematici.

La registrazione del professionista al ReGIndE è obbligatoria, in quanto consente di procedere al deposito di atti, istanze e relazioni scritte nell’ambito del procedimento in cui egli ha assunto la veste di ausiliario.

Al riguardo, non essendo previsto alcun obbligo degli Ordini professionali di trasmettere i dati al ReGindE, è prevista la possibilità per tutti i professionisti interessati di provvedere autonomamente all’inserimento dei propri dati nel registro, seguendo le istruzioni presenti nel sito del Ministero:

http://pst.giustizia.it

In generale, per l’iscrizione al ReGIndE occorre essere iscritto all’Albo dei CTU ed essere in possesso di:

– casella di Posta elettronica Certificata;

– firma digitale;

– un pdf di una qualsiasi nomina da parte di un Giudice.

Ultima modifica il 30 Marzo 2021