Obbligo di iscrizione


Da dove discende l’obbligo d’iscrizione all’Albo professionale?

Dalla Legge nazionale n° 84 del 1993, la quale stabilisce all’art. 2 che “per esercitare la professione di AS è necessario (…) essere iscritti all’Albo Professionale”. I successivi DM 615 dell’11.10 1994 e il DPR 328\2001 hanno integrato e specificato ulteriormente tale statuizione.

 

Devo iscrivermi anche se sono un dipendente pubblico? Perché?

Sì. L’obbligo d’iscrizione riguarda tutti gli AS, siano essi lavoratori autonomi che dipendenti, in quanto la norma non fa differenza fra le due condizioni.

L’obbligo non è correlato con lo status lavorativo di chi esercita, bensì con la circostanza oggettiva dell’esercizio dell’attività stessa, considerata nella capacità professionale e nel suo corretto esercizio (Parere Consiglio di Stato n° 330 del 29.9.1999).

Tale obbligo è stato confermato dalle Amministrazioni Pubbliche, che negli anni hanno regolamentato l’accesso alle funzioni nelle proprie organizzazioni.

In particolare si segnalano:

  • Nota 867 del 16.02.1996 PCM- Dip. F.P. Ufficio PPA alla Regione A. Friuli-VG
  • Note 28002-5483 del 28.05.1996 e 588316/10 del 17.10.1997 Min. G. Giustizia
  • Circolare Min. Interno n° 60 del 1.8.1997
  • Circolare Min. Lavoro e P.S. n° 147 del 10.11.1997
  • Note Ministero della Sanità n° 2551/6.7.2000 e 6081/2001, nonché DPR n°220 del 27.03.2001 (T. I, C. I, art.2)
  • La Regione Lazio – Assessorato alla Sanità, con nota del 21.04.1994 prot. 9933/58 indirizzata alle UU.SS.LL. del Lazio, ha affermato che “non è possibile in nessun caso di esercizio della professione sia esso pubblico, privato o autonomo sottrarsi all’obbligo dell’iscrizione” (all. 10).

Inoltre, la Corte dei Conti (sez. Sardegna) con Parere n° 1\2007 ha affermato che non può gravare a carico della Pubblica Ammministrazione l’onere di provvedere al pagamento della tassa annuale d’iscrizione all’albo professionale, costituendo requisito imprescindibile per l’esercizio dell’attività.

 

Che cosa rischio se non mi iscrivo?

Una denuncia per esercizio abusivo della professione.

In data 28/5/96 e 15/4/97, note del Ministero di Grazia e Giustizia hanno ribadito la configurabilità del reato di cui all’art. 348 c.p. in capo a chi eserciti la professione senza essere iscritto all’Albo professionale, anche se nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente.

Ciò è stato successivamente ancora ribadito dalla circolare del Ministero dell’Interno del 1/8/97 .

Il Codice deontologico dell’assistente sociale (art. 60) recita: “L’attività professionale esercitata in mancanza di iscrizione all’Albo si configura

come esercizio abusivo della professione ed è soggetta a denuncia secondo

quanto previsto dai codici civile e penale. E’ sanzionabile anche disciplinarmente

lo svolgimento di attività in periodo di sospensione dell’iscrizione; dell’infrazione

risponde disciplinarmente anche l’assistente sociale che abbia reso possibile

direttamente o indirettamente l’attività irregolare”.

In caso di accertata o riscontrata sussistenza di esercizio abusivo l’Ordine Regionale è tenuto a farne denuncia all’Autorità Giudiziaria penale, per l’obbligo previsto dall’art. 331 del CCP.

L’iscrizione successiva all’esercizio abusivo non sana il pregresso.

 

C’è giurisprudenza che conferma tali affermazioni?

Sentenza Cassazione n°4545/1998

Sentenza Cassazione sez.V /17.10.2001

Sentenza n°774/04 del Tribunale Penale di Como

Sentenza n°21331/09 del Tribunale Penale di Roma

 

MB2010

Ultima modifica il 19 Aprile 2021