Domande Frequenti - FAQ
Sottotitolo
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La casella di posta elettronica di posta certificata che ho come cittadino (@postacertificata.gov.it), vale anche come PEC obbligatoria del professionista iscritto all’Albo?
No, su questo punto le circolari del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Ag.i.D. sono chiare.
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A cosa serve la laurea di secondo livello?
DOMANDA:
Dovrei conseguire il titolo di laurea di primo livello in scienze del servizio sociale. Potrei iscrivermi alla specialistica ma ho notato che tutti i concorsi di categoria D richiedono sempre e solo la laurea di primo livello o addirittura i vecchi diplomi ed equipollenti.
Pertanto vi chiedo: il conseguimento della laurea di secondo livello potrò utilizzarlo solo per una eventuale carriera dirigenziale o vi sono state già delle amministrazioni che hanno bandito concorsi solo per specialisti e non necessariamente dirigenziali? E’ discrezione delle amministrazioni?
RISPOSTA:
Premesso che il riferimento di legge sulle funzioni degli assistenti sociali specialisti è il DPR 328\2001 (vedi sul sito), in genere ai concorsi per assistente sociale chiedono la laurea triennale e/o il diploma, per avere la certezza della preparazione in servizio sociale.
Infatti, alla laurea magistrale possono accedere anche i laureati provenienti da altri corsi triennali (sociologia, economia politica ecc…).
La laurea magistrale comunque conviene conseguirla, perché viene richiesta o comunque dà un punteggio maggiore in alcuni concorsi interni di avanzamento nelle pubbliche amministrazioni, per esempio per le Posizioni Organizzative.
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Chi non ha la laurea triennale in Scienze del servizio sociale ma ha conseguito quella magistrale, può partecipare ai concorsi pubblici per un posto di assistente sociale?
Roma, 22 giugno 2011Prot. n. 1099/2011
Alla D.ssa Giovanna Sammarco, Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine Assistenti Sociali Regione Lazio
OGGETTO: Richiesta informazioni su accesso ai concorsi pubblici avendo conseguito la sola Laurea specialistica/magistrale…
In riscontro alla Vs. nota n. del 11 ottobre 2010 di cui prot. N. 01986/2010 ed al sollecito dell’11 aprile 2011 di cui prot. n. 00838/2011 avente per oggetto: “richiesta informazioni su accesso ai concorsi pubblici avendo conseguito la sola laurea specialistica/magistrale”, si precisa quanto segue:
a) se i posti messi a concorso dagli enti pubblici prevedono l’assunzione della figura professionale dell’assistente sociale, vi possono concorrere coloro che sono in possesso della laurea triennale in servizio sociale o titolo equiparato ai sensi della normativa vigente, ed anche coloro che sono in possesso della laurea specialistica/magistrale naturalmente già abilitati ed iscritti all’albo professionale rispettivamente alla sez. B o alla sez. A; si presume trattasi del concorso del Comune di Ariccia; il DPR 328/2001 infatti, all’art.21 stabilisce che sono attribuite agli iscritti della sez.A le funzioni previste anche agli iscritti della sez. B. Questo comporta che anche coloro che non hanno conseguito la laurea triennale in servizio sociale ma solo la laurea magistrale LM 87, possono partecipare ai posti messi a concorso per assistenti sociali;
b) qualora, come nel caso del Comune di Cerveteri si chieda quale requisito per l’ammissione al concorso solo la laurea specialistica/magistrale, si presume che trattassi di copertura di un posto direttivo e/o dirigenziale; si ricorda che l’equipollenza (solo per la partecipazione ai pubblici concorsi) a tale titolo è stato stabilito con la laurea in scienze politiche con il decreto MIUR 9 luglio 2009.
Le considerazioni politiche che da Voi riportate sono condivisibili in quanto:
al punto 1) molto Enti Pubblici quando bandiscono concorsi per posti direttivi non includono la laurea specialisti 57/S o magistrale LM 87; è necessario mantenere una vigilanza continua sui bandi di concorso ed eventualmente richiedere l’integrazione per includere la suddetta laurea;
al punto 2) è estremamente necessario arrivare alla definizione di un percorso formativo in sequenza, che garantisca l’adeguata preparazione professionale a tutti i laureati che andranno a svolgere la professione di assistente sociale.
Precisiamo che la questione rappresenta una priorità programmatica di questo Consiglio che sta già esaminando le iniziative necessarie.
Nella speranza di essere stati esaurienti, e con l’impegno di proseguire per definire questa importante questione, porgiamo i più cordiali saluti.
Il Presidente
Prof. A.S. Edda Samory
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L’assistente sociale può usare il titolo di dottore?
Il titolo di “dottore” puo essere legittimamente utilizzato non soltanto dall’ iscritto all’ Albo che, sulla scorta dell’ordinamento universitario vigente, abbia conseguito una “laurea magistrale” ovvero una “laurea breve triennale”, rna anche da quello che abbia conseguito:
a. un diploma di laurea all’ esito di un corso universitario di durata non inferiore ad un biennio ovvero non superiore ad un triennio;
b. un diploma rilasciato dalle “scuole dirette a fini speciali” di livello universitario, all’ esito della frequentazione di un corso triennale.
Giova, al riguardo, rammentare che a tali ultimi istituti universitari sono equiparate, da un lato, le scuole universitarie per assistenti sociali gia costituite presso le Universita di Siena, Parma, Firenze, Perugia, Pisa, Roma “La Sapienza”; dall’ altro lato, l’Istituto parificato “Maria SS. Assunta” di Roma.
Ne consegue che anche coloro che hanno conseguito il diploma di assistente sociale presso queste ultime “scuole universitarie” possono legittimamente utilizzare il titolo di
“dottore”.
Parere legale sull’uso leggittimo del termine dottore
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L’Ordine chi tutela?
L’Ordine Professionale non è un organo politico, né sindacale, né un’associazione professionale, ma un’istituzione prevista dall’art. 2229 del Codice Civile , un Ente Pubblico Non Economico. E’ nato con la legge 84 del 1993, che ci ha riconosciuto lo status di professione intellettuale e aperto conseguentemente la strada ai successivi riconoscimenti del percorso universitario e contrattuale.Il Consiglio è costituito da colleghi eletti per quattro anni, che devono per legge svolgere determinate funzioni, previste dal D.M. 615 del 1994.
L’articolo 2229 del Codice Civile recita:
“la legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi…”. “L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato”.
Il nostro come tutti gli altri Ordini esiste quindi prima di tutto per tutelare il cittadino, che ha diritto ad avere una prestazione professionale di qualità, ovvero alla certezza che l’assistente sociale a cui si rivolge:
- abbia conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione;
- non sia stato radiato dall’albo o condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato che comporta l’interdizione dalla professione.
Per effetto del citato decreto, l’Ordine garantisce al cittadino che, se il professionista “si rende colpevole di abuso o mancanza nell’esercizio della professione o tiene un comportamento non conforme alla dignità professionale” gli verranno inflitte le sanzioni previste dalla legge.
L’Ordine vive della sola quota d’iscrizione, che è obbligatoria per esercitare. In particolare il nostro Ordine Regionale non ha una cassa previdenziale, né enti collegati per specifiche funzioni promozionali da cui trarre sponsorizzazioni. Inoltre devolve come gli altri per regolamento una consistente percentuale al Consiglio Nazionale, perché svolga le funzioni che gli sono proprie.
Malgrado ciò ciascuno dei Consigli Regionali del Lazio che si sono susseguiti hanno fatto sempre molto di più di quanto richiesto dalla legge, in un’ottica europea, che vede queste istituzioni a tutela anche dei processi di formazione ed aggiornamento professionali.
Per saperne di più vai a vedere la sintesi del lavoro annuale svolto, sempre nel nostro sito di servizio, www.oaslazio.it.
Il Consigliere Segretario
a.s.s. Marco Bielloni
Ultima modifica il 7 Settembre 2020