| Obbligo di Iscrizione |
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Da dove discende l’obbligo d’iscrizione all’Albo professionale? Dalla Legge nazionale n° 84 del 1993, la quale stabilisce all’art. 2 che “per esercitare la professione di AS è necessario (…) essere iscritti all’Albo Professionale”. I successivi DM 615 dell’11.10 1994 e il DPR 328\2001 hanno integrato e specificato ulteriormente tale statuizione.
Devo iscrivermi anche se sono un dipendente pubblico? Perché? Sì. L'obbligo d'iscrizione riguarda tutti gli AS, siano essi lavoratori autonomi che dipendenti, in quanto la norma non fa differenza fra le due condizioni. L'obbligo non è correlato con lo status lavorativo di chi esercita, bensì con la circostanza oggettiva dell'esercizio dell'attività stessa, considerata nella capacità professionale e nel suo corretto esercizio (Parere Consiglio di Stato n° 330 del 29.9.1999). Tale obbligo è stato confermato dalle Amministrazioni Pubbliche, che negli anni hanno regolamentato l'accesso alle funzioni nelle proprie organizzazioni. In particolare si segnalano:
Inoltre, la Corte dei Conti (sez. Sardegna) con Parere n° 1\2007 ha affermato che non può gravare a carico della Pubblica Ammministrazione l'onere di provvedere al pagamento della tassa annuale d'iscrizione all'albo professionale, costituendo requisito imprescindibile per l'esercizio dell'attività.
Che cosa rischio se non mi iscrivo? Una denuncia per esercizio abusivo della professione. In data 28/5/96 e 15/4/97, note del Ministero di Grazia e Giustizia hanno ribadito la configurabilità del reato di cui all’art. 348 c.p. in capo a chi eserciti la professione senza essere iscritto all’Albo professionale, anche se nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente. Ciò è stato successivamente ancora ribadito dalla circolare del Ministero dell’Interno del 1/8/97 . Il Codice deontologico dell'assistente sociale (art. 60) recita: "L’attività professionale esercitata in mancanza di iscrizione all’Albo si configura come esercizio abusivo della professione ed è soggetta a denuncia secondo quanto previsto dai codici civile e penale. E’ sanzionabile anche disciplinarmente lo svolgimento di attività in periodo di sospensione dell’iscrizione; dell’infrazione risponde disciplinarmente anche l’assistente sociale che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l’attività irregolare". In caso di accertata o riscontrata sussistenza di esercizio abusivo l'Ordine Regionale è tenuto a farne denuncia all'Autorità Giudiziaria penale, per l'obbligo previsto dall'art. 331 del CCP. L'iscrizione successiva all'esercizio abusivo non sana il pregresso.
C'è giurisprudenza che conferma tali affermazioni? Sentenza Cassazione n°4545/1998 Sentenza Cassazione sez.V /17.10.2001 Sentenza n°774/04 del Tribunale Penale di Como Sentenza n°21331/09 del Tribunale Penale di Roma
MB2010 |









