Nota Esplicativa Istituzione Sezioni A e B Stampa
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SOCIALI

Consiglio Regionale del Lazio

 

Nota esplicativa al D.P.R. 328/2001
Istituzione della Seziona A e della Sezione B


Il D.P.R. 328/2001 è andato a modificare la disciplina degli ordinamenti di talune professioni, tra le quali anche quella di Assistente Sociale, ed ha istituito delle SEZIONI differenziate per i vari ordinamenti professionali, direttamente collegate ai due diversi livelli di Laurea conseguibili con il nuovo ordinamento accademico.

Pertanto si iscriveranno, previo superamento dell’esame di Stato, alla:

  1. sezione "B", coloro che saranno in possesso della laurea della classe 6 "Scienze del Servizio Sociale";
  2. sezione "A", coloro che saranno in possesso della laurea specialistica della classe 57/S "Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali", ora Laurea Magistrale.

Lo stesso D.P.R. 328/2001 prevede che, attraverso le norme transitorie, possano iscriversi alla sezione A anche coloro che abbiano conseguito la Laurea sperimentale in Servizio sociale e coloro che abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del Decreto - quindi il 1 settembre 2001 - per almeno cinque anni, anche non continuativi, le funzioni dirigenziali ricomprese nell'art. 21, comma 1.

Una specifica nota interpretativa dell’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali, ha ritenuto necessario interpretare il significato di "funzioni dirigenziali", che si riferiscono alla declaratoria sopra indicata come relativa alla sezione A, ma che, anche in base alla nostra specifica storia professionale, sono state individuate come "funzioni di direzione"; rispetto a queste ultime, riferendosi alle indicazioni specifiche dell’Ordine nazionale, questo Ordine ha ritenuto di indicarle in funzioni che si riferiscono a:

  • titolarità nella predisposizioni, attuazione, verifica di progetti e/o programmi sociosanitari, socio-assistenziali, socio-educativi;
  • partecipazione all’elaborazione di piani sociali, integrati, di zona;
  • direzione e/o coordinamento di gruppi di lavoro, unità operative, sezioni professionali, strutture sociali, socio-sanitarie, integrate;
  • direzione e/o coordinamento di attività che comportino gestione di risorse umane e/o economiche nei settori pubblico, privato, terzo settore;
  • attività di consulenza per Enti pubblici e/o privati in materia di servizio sociale; per incarico del giudice (C.T.U.);
  • rappresentanza di Enti in progetti interistituzionali di politiche sociali in commissioni di lavoro, osservatori regionali e/o ministeriali;
  • direzione o coordinamento o conduzione di servizi, uffici, settori, aree;
  • attività di docenza, di formazione, di supervisione professionale;
  • predisposizione di standard di qualità, di criteri di accreditamento;
  • attività di valutazione in commissioni, nuclei per la certificazione e/o accreditamento;
  • attività di studio e ricerca relativamente ai servizi alla persona.

Coloro, inoltre, che, iscritti all’Albo da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore del Decreto, non siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme transitorie, potranno comunque iscriversi alla sezione A attraverso il superamento dell’apposito esame di Stato.

 

A cura della Commissione Iscrizioni e cancellazioni

 

 

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