| Martedì 19 Luglio 2011 07:26 | ||
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La presidente e la vice presidente hanno partecipato in data 18 luglio all'incontro sulla proposta di legge 226 concernente "Sistema integrato degli interventi, dei servizi e delle prestazioni sociali per la persona e la famiglia nella regione Lazio"... ..su iniziativa dalla giunta proposta dall’Assessore regionale alle politiche sociali e famiglia, Aldo Forte. Erano presenti numerosi amministratori delle provincie e dei comuni del Lazio e dei municipi di Roma, nonché organizzazioni rappresentative del terzo settore, cooperative, associazioni e volontariato organizzato oltre a vari operatori. I soggetti che a vario titolo hanno preso la parola hanno rilevato, fra l’altro, rispetto alla proposta di legge, due questioni fondamentali: una di metodo e l’altra di sostanza.
La presidente è intervenuta ed ha consegnato un documento, che si riporta, con alcune prime osservazioni di carattere generale, riservandosi di portare in audizione il risultato del lavoro di un gruppo di lavoro costituitosi allo scopo, e che sta effettuando un’analisi dettagliata dei contenuti.
Legge 23 marzo 1993, n. 84
OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE "Sistema Integrato degli interventi, dei servizi e delle prestazioni sociali per la persona e la famiglia nella Regione Lazio"
Premessa. Il Consiglio regionale degli assistenti sociali del Lazio, fin dal maggio 2008 ha avvertito il dovere e l’impulso di elaborare una specifica proposta di legge concernente il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, al quale in modo così determinante la comunità professionale concorre. L’impianto di fondo di tale proposta, frutto di un gruppo di lavoro tecnico professionale, è stato in ampia misura recepito dal disegno di legge all’esame dell’aula regionale, al momento della precoce chiusura della passata legislatura. Con la Delibera della Giunta Regionale n. 565 del 4/12/2010 la Regione ha dato nuovo impulso all’elaborazione di un testo di legge regionale in materia istituendo un’apposita Commissione alla quale, tuttavia, non è stato previsto l’apporto delle professioni ordinate degli assistenti sociali e degli psicologici che pure in modo determinante partecipano alla programmazione e gestione dei servizi sociali. Malgrado tale “svista” l’Ordine ha ritenuto opportuno prendere visione della proposta di legge di cui trattasi ed esprimere i propri commenti ed osservazioni anche chiedendo di essere auditi nella Commissione competente nello spirito di collaborazione e sussidiarietà richiesto dalla deontologia professionale. L’impianto generale della proposta è articolato piuttosto che su Titoli su Capi e quindi con un’evidente semplificazione dell’apparato normativo, che risulta quindi caratterizzato da un susseguirsi di disposizioni non sempre adeguatamente articolate.
Contraddizione tra norme regionali. Contrasto tra la delibera della Giunta n. 202 del 6 maggio 2011 della Regione Lazio “Piano di utilizzazione annuale 2011 degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali”: parla di distrettualizzazione della rete dei servizi, il distretto rappresenta il punto strategico della rete dei servizi, mentre la proposta di legge sul riordino dei servizi sociali in oggetto, prevede una dimensione territoriale coincidente con la Asl denominata OASI, quindi un accentramento di funzioni. L’Ufficio di Piano, nella succitata delibera, è previsto a livello di distretto e quindi con una valenza decentrata in linea con i principi della Sussidiarietà verticale, il Coordinatore dell’Ufficio di Piano è anch’esso espressione del comitato dei Sindaci, proprio perché i Comuni sono pienamente competenti nella materia dei servizi sociali, nel contesto della stessa Delibera essa ha realizzato il budget di distretto quale riferimento programmatico e finanziario idoneo allo svolgimento delle politiche sociali per la costruzione del Welfare locale. Tale atto deliberativo di cui si sono sommariamente tracciate le linee, e che caratterizzano politicamente l’indirizzo che la Regione Lazio intende portare avanti, è in contrasto in maniera evidente con quanto indicato nella proposta di legge regionale sul “Sistema integrato degli interventi, dei servizi e della prestazioni sociale per la persona e la famiglia nella Regione Lazio” Infatti, nella prima, l’area territoriale di competenza è il distretto, nella seconda, la dimensione territoriale di competenza è la ASL.
Confronto con la Legge 328/2000. Nella proposta viene genericamente confuso il concetto di sistema con il concetto di rete sociale, variamente articolato e collocato. Vi è un disconoscimento della legge 328/2000 sia a livello di articolazione territoriale dell’organizzazione dei servizi (distretto/Oasi) che di terminologia (Rete Sociale Regionale / Rete Sociale Locale/Piano Sociale Regionale / Piano di Zona ), Oasi/Ufficio di Piano. Di fatti l’aspetto più rilevante della proposta è relativo alla costituzione dell’O.A.S.I. - Organismo per le Azioni Sociali Integrate - individuato quale consorzio fra i Comuni per ciascuna area territoriale, che coincide con l’area territoriale della ASL. Territorio molto ampio e, a seconda delle caratteristiche del contesto ambientale, anche molto esteso e disperso. La dimensione territoriale congrua per l’erogazione dei servizi viene individuata (nella 328/00) nel distretto e quindi andrebbe previsto un potenziamento dei distretti socio sanitari. La presente proposta non ne fa menzione, anzi sembra voglia proporre un meccanismo opposto al decentramento, snaturando la principale funzione e caratteristica dei servizi ossia della territorialità che è uno dei cardini della Legge 328/00. Nella 328/00 il piano di zona è inteso giustamente quale strumento per la realizzazione del sistema dei servizi sociali che ha una valenza giuridica ratificata da un Accordo di Programma tra i Sindaci del distretto, come previsto dall’art. 34 del Decreto Legislativo n. 267/2000. Non è chiara, inoltre, la funzione dei distretti sociali o socio-sanitari, attualmente operanti, con la contestuale scomparsa dei comuni capofila.
Servizio Sociale Professionale. E’ assolutamente non condivisibile il riferimento di un assistente sociale ogni 10.000 abitanti. Secondo un orientamento ormai acquisito, il parametro minimo è di un assistente sociale ogni tremila/cinquemila abitanti e in ogni caso, la sua organizzazione deve tenere conto anche della territorialità e della caratteristica distributiva della popolazione, distinguendo fra popolazione urbana, popolazione montana, popolazione sparsa ed entità demografica dei piccoli comuni. Il servizio sociale comunale deve essere sancito quale funzione obbligatoria che i comuni devono svolgere con l’impiego di assistenti sociali professionisti ed iscritti all’Ordine e inserito nelle piante organiche dei comuni o delle unioni dei comuni o dei comuni associati (e quindi con la definizione di una pianta organica intercomunale). Il servizio, come è disposto per la vigilanza e la polizia urbana, deve quindi essere svolto direttamente dal Comune e, quindi, sottratto a qualsiasi tentativo di esternalizzazione o a incarichi temporanei.
Funzioni del Servizio Sociale Professionale a livello diretto con i cittadini. Per quanto riguarda Il lavoro diretto alla presa in carico della persona nella sua globalità (art.32), si chiarisce che l’assistente sociale non è un erogatore di prestazioni, ma è un professionista che dopo un’attenta “valutazione personalizzata e multidimensionale del bisogno” attiva un progetto di intervento individualizzato e specifico attivando prima di tutto le risorse della persona, poi la rete primaria e la rete territoriale e quelle istituzionali. Le “prestazioni” sono risorse che vengono attivate all’interno di un progetto d’intervento per raggiungere gli obiettivi individuati nell’interesse del cittadino per il raggiungimento della sua autonomia e/o per potenziare le capacità residue.
Funzioni del Servizio Sociale Professionale a livello indiretto per i cittadini. Garantire, pianificare, organizzare e gestire i servizi in favore della comunità territoriale, attuare un’analisi valutativa e la supervisione dei servizi e dei progetti integrati per la comunità territoriale, promuovere servizi ed interventi, svolgere ricerca nei servizi del territorio e contribuire allo sviluppo delle politiche sociali locali. Il Servizio Sociale Professionale è di competenza dell’assistente sociale che “opera in autonomia tecnico-professionale e di giudizio” (legge n. 84/93, art. 1, comma 1) in stretta collaborazione con le altre figure professionali sia nella valutazione multidisciplinare dellesingole persone/famiglie nell’organizzazione, gestione e supervisione dei servizi/progetti per lo sviluppo della comunità territoriale.
Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio
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