L'assistente sociale può usare il titolo di dottore? Stampa
Giovedì 16 Giugno 2011 07:36

 

Il titolo di “dottore” compete a coloro che hanno conseguito:

a) diploma universitario (DUSS), istituito ai sensi della L. 341/90;

b) diploma di assistente sociale, conseguito presso le Scuole dirette a fini speciali universitarie di assistente sociale, di cui al D.P.R. n. 162/82;

c) diploma di assistente sociale e di servizio sociale, già rilasciati dalle Scuole universitarie di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 14/87 ed all’art. 1 del D.P.R. n. 280/89 (Università degli Studi di Siena, Parma, Firenze, Perugia, Pisa, Roma “La Sapienza” ed Istituto pareggiato “Maria Santissima Assunta” di Roma e Cagliari);

d) diploma di assistente sociale “convalidato” dalle Università sedi di scuole dirette a fini speciali di cui al D.P.R. 14/87.


Il Coordinatore della Commissione Iscrizioni e Cancellazioni

d.ssa Patrizia Favali

 

La risposta del CNOAS